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Cosa succede se non si rispetta la data del rogito: dalle penali al raddoppio della caparra, tutto quello che devi sapere

19 dic10 min. di lettura
Vanessa GuerrieroVanessa Guerriero

Immagina di aver firmato il compromesso per la casa dei sogni, versato la caparra e contato i giorni al rogito. Poi, un imprevisto: una parte non si presenta dal notaio. Cosa succede se non si rispetta la data del rogito? Ad oggi, questo errore può costare caparre doppie, interessi bancari e anni in tribunale. Analizziamo qui rischi, soluzioni e trucchi per evitare disastri.

Cos’è il rogito e i tempi chiave

Tutto inizia con il compromesso, quel contratto preliminare che fissa prezzo, modalità e data del rogito notarile: tipicamente 60-90 giorni dopo, quanto basta per mutui e verifiche notarili. Il rogito è il momento chiave, l’atto pubblico che trasferisce la proprietà, incassa il saldo e aggiorna catasto e ipoteche.

Ma cosa succede se non si rispetta la data del rogito? L’art. 1218 del Codice Civile parla chiaro: inadempimento, con la caparra confirmatoria (in genere circa il 10% del prezzo) come prima vittima.

Nel mondo reale degli agenti immobiliari, slittamenti accadono nel 25% dei casi per ritardi bancari o sanatorie urbanistiche. Idealista.it riporta attese medie mutuo di 2 mesi, e superare i 120 giorni attiva meccanismi automatici di tutela. Il notaio, nel frattempo, scava su abusi, agibilità e gravami: irregolarità risolvibili pre-rogito diventano obblighi, non scuse.

Cosa succede se il venditore non rispetta data rogito

Laddove il venditore sparisca il giorno X senza un perché valido, l’acquirente non sta a guardare: reclama il doppio della caparra ex art. 1385 c.c., ricevendo come rimborso quanto versato più un’uguale somma a titolo di danno.

E non finisce lì: si aggiungono interessi sul mutuo (4-5% annui oggi), canoni di affitto persi (800-1500€/mese in città) o opportunità mancate, comprovati ex art. 1223 c.c. Casi reali da portali mostrano risarcimenti che sfiorano il 15% del prezzo, specie con mercato in rialzo (+4% annuo).

Peggio se tenta di rivendere a un terzo: la trascrizione del compromesso, spesso fatta dall’agente, blocca tutto con effetto prenotativo. I giudici, via art. 2932 c.c., ordinano il trasferimento forzato, rendendo vani i ripensamenti.

Cosa succede se l’acquirente non rispetta data rogito

Al contrario, se è l’acquirente a tirarsi indietro – magari per rimpianto post-firma – il venditore incassa la caparra come indennizzo automatico. Ma se i danni superano quella cifra? Ben vengano cause per manutenzioni extra, occasioni di vendita perse o rincari. La risoluzione del contratto riporta allo status quo ante, ma con costi doppi per notaio (1500-3000€) e penali accumulate.

La giurisprudenza è inflessibile: piccole irregolarità sanabili non giustificano il no-show, sotto pena di danni raddoppiati. Il 15% degli acquirenti, secondo statistiche di settore, ci ripensa per mutui cari, ma pagano caro questa scelta.

Vie d’uscita se non si rispetta data rogito

Non precipitarti in tribunale: una diffida via PEC per una nuova data risolve l’80% dei casi bonariamente. Se non basta, opta per l’esecuzione specifica (art. 2932 c.c.): il giudice stipula il rogito al posto tuo, una volta versato il prezzo. Clausole penali da 50-200€ al giorno, pattuite nel compromesso, scoraggiano i ritardi, mentre la trascrizione garantisce tutela per 3 anni da creditori o terzi.

I mediatori immobiliari spesso allungano di 30-60 giorni senza extra costi, una prassi vincente nei portali di annunci.

Motivi validi per non rispettare la data del rogito

Non tutti i ritardi sono uguali. Se il venditore non ha sanato abusi o agibilità, l’acquirente può rifiutarsi senza conseguenze: la Cassazione lo conferma come inadempimento del venditore. Stesso per mutui negati (Eurirs al 3,5%), errori catastali o force majeure – tollerati 15-45 giorni dal notaio, che rinvia d’ufficio.

Oltre, però, serve accordo scritto: la linea tra giustificato e colposo è sottile, meglio chiarirla con un legale

Prevenzione se non si rispetta data rogito

La prevenzione è regina: infila nel compromesso clausole su penali giornaliere, sospensiva per mutuo (90 giorni), consegna differita 30gg con riserva di proprietà. La trascrizione immediata, unita a checklist agenzia su ipoteche e urbanistica, azzera il 70% dei rischi. Agenti esperti, sincronizzati con portali come Immobiliare.it, impostano date realistiche per transazioni fluide.

Conclusioni

Non rispettare la data del rogito non è un dettaglio trascurabile: attiva meccanismi automatici come la perdita della caparra (o il suo raddoppio), risarcimenti per danni concreti – interessi mutui, affitti extra, opportunità perse – e persino rogiti forzati dal giudice ex art. 2932 c.c., che trasferiscono la proprietà contro la volontà dell’inadempiente.​

La soluzione sta in un compromesso solido: inserisci clausole penali giornaliere (50-200€), condizioni sospensive per mutui e sanatorie, e procedi subito alla trascrizione per blindarti da terzi e creditori per 3 anni pieni. Non improvvisare: consulta oggi un agente immobiliare esperto, un notaio o un avvocato per rivedere il contratto e impostare date realistiche.


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Take Aways

  1. La Caparra non è l’unico rischio: Oltre alla perdita della caparra, la parte lesa può richiedere il risarcimento per danni extra (interessi, affitti, spese legali).
  2. La data non è sempre tassativa: Se nel contratto non è scritto “termine essenziale”, un ritardo minimo può essere gestito con una nuova convocazione.
  3. Il Giudice può “forzare” la vendita: Grazie all’Art. 2932 c.c., è possibile ottenere la proprietà di una casa anche se il venditore si rifiuta di firmare il rogito.
  4. La prevenzione è nel contratto: Inserire clausole sospensive per il mutuo e penali giornaliere è l’unica vera assicurazione contro gli imprevisti.
  5. La diffida è la prima mossa: Prima di andare in causa, una diffida formale via PEC è lo strumento più rapido ed efficace per sbloccare la situazione.

FAQ

1. Se il mutuo viene ritardato dalla banca, rischio di perdere la caparra? Sì, il ritardo della banca non è considerato automaticamente una “causa di forza maggiore”. Se la data del rogito scade e non hai inserito nel compromesso una clausola sospensiva per il mutuo, il venditore potrebbe dichiararti inadempiente e trattenere la caparra. È fondamentale negoziare una proroga scritta prima della scadenza.

2. Cosa posso fare se il venditore non libera la casa entro la data del rogito? In questo caso il venditore è inadempiente. Puoi agire in due modi: chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione del doppio della caparra, oppure procedere con il rogito chiedendo una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo nella consegna delle chiavi, a patto che tale penale sia stata prevista nel contratto preliminare.

3. La data del rogito scritta nel compromesso è sempre perentoria? Non necessariamente. In Italia, la data è considerata “termine ordinario” a meno che non sia specificata la formula “termine essenziale” o “entro e non oltre”. Se la clausola è ordinaria, un ritardo di pochi giorni non porta alla risoluzione automatica, ma permette alla parte pronta di inviare una diffida ad adempiere per fissare un’ultima scadenza.

4. Posso rifiutarmi di andare al rogito se scopro abusi edilizi all’ultimo momento? Certamente. Se l’immobile non presenta la conformità urbanistica o catastale promessa, l’acquirente ha il diritto di rifiutare la stipula. In questo scenario, l’inadempimento è colpa del venditore, che dovrà regolarizzare la situazione a sue spese o restituire il doppio della caparra confirmatoria all’acquirente.

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