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Dichiarazione conformità impianto gas: cos’è, quando serve e come ottenerla

26 ott16 min. di lettura
Vanessa GuerrieroVanessa Guerriero

Quando si tratta di gas in casa, la sicurezza viene prima di tutto. Per questo, la legge chiede un documento scritto, la dichiarazione di conformità dell’impianto gas, e non accetta solo la parola dell’installatore. Vediamo insieme quando e a cosa serve, chi la rilascia, cosa fare se manca e quanto resta valida la Di.Co. per l’impianto gas.

Cos’è la dichiarazione di conformità dell’impianto gas

La dichiarazione di conformità dell’impianto gas, chiamata anche Di.Co., è il documento con cui l’impresa installatrice abilitata certifica, alla fine dei lavori e dopo le verifiche previste, di aver realizzato l’impianto gas rispettando le norme tecniche e lavorando a regola d’arte.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 identifica come impianto gas tutto ciò che riguarda sia la distribuzione che l’uso del gas di qualsiasi tipo:

  • le tubazioni e gli accessori dal punto di consegna del gas
  • l’installazione e i collegamenti degli apparecchi utilizzatori, come caldaia, piano cottura e scaldabagno
  • le opere per l’evacuazione all’esterno dei prodotti della combustione
  • le predisposizioni per l’aerazione e la ventilazione dei locali

Un intervento su uno di questi elementi può portare a dover fare una nuova dichiarazione.

Gli allegati che la rendono completa

La Di.Co. non basta da sola a certificare la conformità dell’impianto gas. Sono necessari anche i seguenti allegati:

  • il progetto, redatto dal professionista o dal responsabile tecnico nei rispettivi casi
  • la relazione sulla tipologia dei materiali impiegati
  • lo schema dell’impianto realizzato
  • i riferimenti alle dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, quando presenti
  • la copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa, oppure la documentazione camerale idonea a comprovarli

Senza questi allegati, la dichiarazione resta incompleta e può anche fermare l’attivazione della fornitura, come vedremo.

Quando serve la dichiarazione di conformità dell’impianto gas

La dichiarazione di conformità dell’impianto gas è richiesta ogni volta che si cambia la struttura dell’impianto. Bisogna farla per:

  • una nuova installazione
  • una trasformazione come il passaggio da GPL a gas naturale, un ampliamento o una manutenzione straordinaria
  • interventi su canna fumaria e aerazioni

Se si aggiunge un nuovo punto gas, per esempio per una caldaia in lavanderia o in un locale tecnico, la dichiarazione riguarda il tratto e i collegamenti aggiunti. L’impianto deve comunque restare sicuro nel suo insieme.

Quando viene richiesta la Di.Co. dell’impianto gas

La Di.Co. viene richiesta in tre momenti precisi, ed è meglio sapere in anticipo chi te la chiederà.

  1. Quando si vende casa: per legge non è un allegato obbligatorio del rogito. Nella pratica, però, l’acquirente, il suo tecnico o il notaio possono chiedere di vederla, e nel preliminare compare spesso una clausola sullo stato degli impianti. Chi ha la dichiarazione la mostra e il tema è chiuso. Chi non ce l’ha può dirlo apertamente e accordarsi: regolarizzare prima del rogito oppure tenerne conto nel prezzo. Avere i documenti in ordine prima di iniziare la trattativa evita di discutere su un dubbio.
  2. Quando si attiva o si riattiva il gas: per un impianto nuovo, modificato o rimasto a lungo chiuso, il distributore controlla i documenti prima di aprire il contatore. Se la Di.Co. o i suoi allegati sono incompleti, la pratica si ferma e si resta senza gas finché la documentazione non viene integrata.
  3. Quando si presentano pratiche edilizie: per la segnalazione certificata di agibilità, e in genere nelle ristrutturazioni con frazionamento o cambio di destinazione d’uso, il tecnico che segue la pratica deve poter dimostrare che gli impianti sono a norma. La dichiarazione è uno dei documenti da produrre.
La dichiarazione di conformità non è burocrazia fine a sé stessa: è la prova scritta che l’impianto che scalda la tua casa e cuoce i tuoi pasti è stato fatto bene.

Quando non è necessaria

La Di.Co per l’impianto gas non serve invece per la manutenzione ordinaria, cioè per i lavori che mantengono l’impianto efficiente senza cambiarlo. Rientrano, per esempio, la pulizia dei bruciatori o la sostituzione di una guarnizione con un ricambio equivalente.

Attenzione però, la sostituzione di un apparecchio a gas non va automaticamente considerata manutenzione ordinaria: occorre valutare anche i collegamenti e gli interventi necessari alla sua installazione. L’impresa abilitata deve individuare gli adempimenti previsti per il lavoro eseguito e rilasciare la dichiarazione di conformità quando richiesta.

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Chi redige la dichiarazione di conformità e come si ottiene

Un equivoco frequente è pensare che un tecnico qualsiasi possa “sistemare le carte” a lavori finiti. La dichiarazione però vale solo per ciò che chi firma ha realizzato di persona.

L’impresa installatrice che ha eseguito i lavori redige la dichiarazione tramite il suo responsabile tecnico, se è abilitata per gli impianti gas secondo la lettera E dell’articolo 1 del DM 37/2008.

Dalla verifica alla consegna

L’installatore completa i lavori, esegue le verifiche richieste, come la prova di tenuta, compila il modello ministeriale con gli allegati e consegna al committente la copia firmata. Nei casi previsti dall’articolo 11, la dichiarazione si deposita allo sportello unico per l’edilizia del Comune entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

NB: È meglio chiedere conferma del deposito e tenere la propria copia con cura.

Chi redige il progetto dell’impianto gas

Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dell’impianto gas è previsto un progetto. Nei casi non soggetti alla progettazione di un professionista iscritto all’albo, può redigerlo il responsabile tecnico dell’impresa installatrice: l’elaborato comprende almeno lo schema dell’impianto. Per gli impianti gas con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, il progetto deve invece essere redatto da un professionista iscritto all’albo, secondo le competenze richieste.

Cosa fare se manca la Di.Co. o l’impianto non è conforme

Capita spesso, soprattutto nelle case vecchie, che non si trovi più la Di.Co. o che l’impianto abbia dei problemi. Le soluzioni cambiano in base alla data in cui è stato fatto l’impianto.

Impianto anteriore al 27 marzo 2008: la dichiarazione di rispondenza

Per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, quando la dichiarazione di conformità non è stata prodotta o non è più reperibile, è possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.), previa verifica dei requisiti tecnici, rilasciata da un professionista iscritto all’albo per le specifiche competenze richieste e che abbia esercitato per almeno cinque anni nel settore impiantistico interessato.

Per gli impianti non rientranti nei casi dell’articolo 5, comma 2, può rilasciarla anche un soggetto che ricopra da almeno cinque anni il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata nello stesso settore.

Prima del 27 marzo 2008 si può rimediare con la dichiarazione di rispondenza; dopo quella data no: serve sempre una Di.Co.
Situazione Documento Chi lo rilascia
Impianto nuovo o modificato dopo il 27/03/2008 Dichiarazione di conformità (Di.Co.) Installatore abilitato (lettera E) che ha eseguito i lavori
Impianto anteriore al 27/03/2008, Di.Co. non reperibile Dichiarazione di rispondenza (Di.Ri.) Professionista iscritto all’albo con 5 anni di esperienza nel settore; per impianti senza progetto obbligatorio, anche responsabile tecnico di impresa abilitata da almeno 5 anni
Impianto successivo al 27/03/2008, documento introvabile o impianto non conforme Recupero della Di.Co. originaria; se necessario, interventi documentati da una nuova Di.Co. riferita ai lavori effettivamente eseguiti. Impresa installatrice abilitata che esegue i lavori
Manutenzione ordinaria Nessuna nuova Di.Co. Non applicabile

Impianto successivo: recuperare o rifare

Per gli impianti realizzati dal 27 marzo 2008 non è ammesso ricorrere alla Di.Ri. Il primo passo è cercare una copia della dichiarazione presso l’impresa esecutrice e, se depositata, negli archivi comunali. Se il documento non è recuperabile, occorre rivolgersi a un’impresa abilitata per valutare la situazione e gli interventi necessari. Un semplice sopralluogo non consente di emettere una nuova Di.Co. per lavori eseguiti da altri: la nuova dichiarazione può riguardare soltanto gli interventi effettivamente realizzati dall’impresa che la rilascia.

Dove cercare la Di.Co. prima di rifarla

Prima di pagare un tecnico per una nuova dichiarazione, vale la pena fare un giro di ricerche. Spesso il documento esiste ma è finito altrove:

  • L’impresa che ha fatto i lavori – è tenuta a conservare la propria documentazione: se esiste ancora, può rilasciarne una copia.
  • Il Comune – se i lavori hanno richiesto un titolo edilizio, la dichiarazione dovrebbe essere nel fascicolo dello sportello unico. Si recupera con una richiesta di accesso agli atti.
  • Il fornitore o il distributore del gas – per l’attivazione sono stati presentati dei documenti, chiedi se ne conservano una copia.
  • Chi ha seguito il passaggio di proprietà o la ristrutturazione – il precedente proprietario, l’agenzia, il tecnico o l’amministratore di condominio possono avere pratiche e allegati archiviati.

Annota chi hai contattato e quando: se alla fine serve una nuova dichiarazione, il tecnico avrà un quadro più chiaro della storia dell’impianto.

Cosa si rischia quando manca la Di.Co. dell’impianto gas

Sul piano formale, il DM 37/2008 stabilisce sanzioni amministrative da 100 a 1.000 euro se l’installatore non rispetta gli obblighi sulla dichiarazione, e da 1.000 a 10.000 euro per violazioni come affidare i lavori a chi non è abilitato. Per chi possiede la casa, però, il costo vero si misura in tempo e denaro:

  • Posizione più debole nelle contestazioni: se un danno o una disputa coinvolge l’impianto, chi ha la dichiarazione parte da un documento che attesta come è stato realizzato. Chi non ce l’ha deve ricostruirlo.
  • Gas fermo: senza documentazione completa l’allaccio o la riattivazione non partono, e ai giorni senza riscaldamento o cucina si sommano quelli per sistemare le carte.
  • Regolarizzazione a posteriori: sopralluogo, eventuali adeguamenti dell’impianto, parcella del tecnico e nuova dichiarazione. Per gli impianti realizzati dal 27 marzo 2008 non c’è nemmeno la scorciatoia della Di.Ri.
  • Trattativa in salita: un acquirente che trova l’impianto senza documenti può chiedere uno sconto o rimandare, e il preliminare può slittare in attesa che il venditore regolarizzi.

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Quanto dura la dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità non ha una scadenza periodica: documenta i lavori eseguiti e la conformità dell’impianto, o della parte interessata, al momento del rilascio. Le modifiche successive devono essere documentate con una nuova dichiarazione riferita agli interventi realizzati, da conservare insieme alla documentazione precedente. La Di.Co. non sostituisce la manutenzione e le verifiche necessarie a mantenere l’impianto sicuro nel tempo.

Conclusioni

La Di.Co. è la prova scritta che l’impianto è stato eseguito secondo le regole, e si rivela utile a ogni passaggio importante: allaccio, pratiche edilizie, vendita. La regola pratica è semplice: affidarsi a un installatore abilitato, farsi consegnare la dichiarazione con tutti gli allegati e archiviarla con i documenti di casa. Se manca, il primo controllo è se l’impianto è precedente o successivo al 27 marzo 2008, perché da questa data dipende la strada da seguire.

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Take Aways

  • La dichiarazione di conformità dell’impianto gas certifica che i lavori sono stati eseguiti secondo il DM 37/2008. Serve per nuove installazioni, trasformazioni, ampliamenti e manutenzioni straordinarie.
  • La rilascia solo l’installatore abilitato che ha fatto i lavori, insieme agli allegati. Serve il progetto di un professionista se si superano i 50 kW o se ci sono canne fumarie collettive ramificate.
  • Serve per attivare la fornitura e ottenere l’agibilità. Rende più semplice la compravendita, anche se non bisogna allegarla al rogito.
  • Se manca: per gli impianti realizzati prima del 27 marzo 2008 si può ricorrere alla dichiarazione di rispondenza, alle condizioni previste. Per quelli successivi occorre cercare la documentazione originaria, e un’eventuale nuova Di.Co. può riguardare soltanto i lavori effettivamente eseguiti dall’impresa che la rilascia.
  • Non ha una scadenza periodica. L’impresa che esegue modifiche o ampliamenti deve rilasciare la dichiarazione relativa agli interventi effettuati, da conservare insieme alla documentazione precedente.

FAQ

1. Chi rilascia la dichiarazione di conformità per un impianto gas?

La rilascia l’impresa installatrice che ha fatto i lavori, tramite il titolare o il responsabile tecnico che ha i requisiti richiesti, se l’impresa è abilitata per gli impianti gas secondo il DM 37/2008. Un altro professionista non può farla dopo: chi firma si assume la responsabilità dei lavori che ha fatto. La dichiarazione di rispondenza è prevista solo per gli impianti fatti prima del 27 marzo 2008.

2. Dove recuperare la dichiarazione di conformità di un impianto a gas?

L’installatore che ha fatto l’impianto è il primo referente e dovrebbe avere una copia. Se non ce l’ha, si può chiedere l’accesso agli atti al Comune dove si trova l’immobile, dove dovrebbero aver depositato la dichiarazione. Se non si trova la dichiarazione e l’impianto è stato fatto prima del 27 marzo 2008,, si può fare una dichiarazione di rispondenza. Se l’impianto è successivo,, serve un tecnico abilitato che controlli l’impianto e, dopo eventuali modifiche, rilasci una nuova Di.Co.

3. Quanto si paga per la dichiarazione di conformità di un impianto gas?

Non c’è una tariffa fissa. Quando la fornisce l’installatore, di solito il costo è già incluso nel preventivo dei lavori; bisogna quindi controllare che sia compreso. Il prezzo cambia in base al tipo e alla complessità dell’impianto. Se serve un tecnico abilitato, come per i progetti di impianti sopra i 50 kW o per la dichiarazione di rispondenza, va aggiunta la sua parcella.

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