Relazione ex Legge 10: come sapere se ti serve prima di ristrutturare
La relazione tecnica ex Legge 10 è un documento di progetto che verifica il rispetto dei requisiti energetici applicabili a una nuova costruzione o a determinati interventi su edifici esistenti. Non è richiesta per ogni ristrutturazione e non dipende automaticamente dal fatto che i lavori siano presentati con CILA, SCIA o permesso di costruire: l’obbligo va valutato in base alla tipologia e all’impatto energetico dell’intervento. In questo articolo spieghiamo cos’è la relazione ex Legge 10, quando serve davvero, cosa contiene e quanto può costare affidarla a un tecnico abilitato.
Cos’è la relazione ex Legge 10 e a cosa serve
La relazione tecnica ex Legge 10/1991, detta anche relazione energetica o relazione Legge 10, è il documento con cui un professionista abilitato attesta che il progetto di un intervento edilizio rispetta le norme di contenimento dei consumi energetici. Questo documento prende il nome dall’articolo 28 della Legge 10/1991 ma ad oggi è disciplinato dall’articolo 8 del D.Lgs. 192/2005 e dai decreti attuativi sui requisiti minimi.
In concreto, la relazione energetica riporta:
- i calcoli relativi all’involucro e agli impianti dell’edificio
- le trasmittanze termiche delle pareti, delle coperture e degli infissi
- i fabbisogni energetici per il riscaldamento, il raffrescamento e l’acqua calda sanitaria
- le prestazioni dei sistemi impiantistici
Come presentare la relazione ex Legge 10
La relazione deve essere depositata presso il Comune secondo le modalità previste dallo Sportello Unico dell’Edilizia, normalmente insieme alla pratica edilizia o comunque prima dell’inizio dei lavori, quando richiesta.
La relazione ex Legge 10 non è solo un atto formale. È il documento che indica, nero su bianco, quanta energia l’edificio userà davvero dopo la fine dei lavori.
Relazione Legge 10 e APE: due documenti diversi
Relazione Legge 10 e APE sono due strumenti che si completano a vicenda, ma non sono intercambiabili:
- La relazione Legge 10 è un documento di progetto che si redige prima dei lavori per dimostrare che l’intervento programmato rispetterà la normativa energetica.
- L’Attestato di Prestazione Energetica (APE), invece, mostra lo stato reale dell’edificio a lavori finiti. Si richiede anche in caso di compravendita o di affitto.
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L’obbligo si applica ogni volta che i lavori modificano in modo significativo le prestazioni termiche dell’edificio o degli impianti di climatizzazione.
I casi principali sono:
- nuove costruzioni ed edificazioni ex novo
- demolizione e ricostruzione, trattata alla pari di una nuova costruzione
- ampliamenti volumetrici che superano il 15% della volumetria preesistente o i 500 metri cubi
- ristrutturazioni importanti di primo livello, quando i lavori interessano oltre il 50% della superficie disperdente dell’edificio insieme al rifacimento totale dell’impianto termico
- ristrutturazioni importanti di secondo livello, quando l’intervento coinvolge oltre il 25% della superficie disperdente dell’involucro, con o senza la ristrutturazione dell’impianto termico
- riqualificazione energetica di involucro o impianti: cappotto termico, rifacimento di coperture isolate, sostituzione integrale dei serramenti, nuovi impianti termici (caldaie, pompe di calore)
- sostituzione del generatore di calore, se il nuovo apparecchio ha potenza nominale pari o superiore a 50 kW o comporta un cambio di combustibile
Quando invece non serve
La relazione ex Legge 10 non serve invece per:
- la normale manutenzione, come tinteggiature o riparazioni degli intonaci
- lavori che non modificano il rendimento energetico, come la modifica degli spazi interni o il rifacimento degli impianti idraulici sanitari
- la sostituzione di serramenti sotto il 25% della superficie trasparente totale
- generatori di calore inferiori a 50 kW che non cambiano il tipo di combustibile
- pompe di calore con potenza termica inferiore a 15 kW
Per gli edifici sottoposti a vincolo possono applicarsi deroghe o modalità di verifica specifiche quando gli interventi necessari risultino incompatibili con le esigenze di tutela. Il vincolo, però, non esclude automaticamente ogni obbligo energetico.
Relazione Legge 10, CILA e SCIA: come si collegano
Un errore comune è pensare che l’obbligo dipenda dal titolo edilizio scelto. In realtà, ciò che conta davvero è il tipo di intervento previsto nel progetto. Una CILA o una SCIA può richiedere la relazione, oppure no: tutto dipende da quali elementi dell’edificio vengono effettivamente modificati.
Legge 10 e CILA
Se i lavori comunicati con CILA prevedono la coibentazione di pareti dall’interno, la creazione di contropareti isolate o la sostituzione completa dell’impianto di climatizzazione, per esempio il passaggio a pompa di calore o a impianti radianti, bisogna allegare la relazione prima dell’apertura del cantiere.
Se invece la CILA riguarda solo la ridistribuzione interna degli spazi, lo spostamento di tramezzi non portanti o l’ammodernamento degli impianti idraulici del bagno, non si modifica l’efficienza energetica e la relazione non è necessaria.
Legge 10 e SCIA
Per la SCIA vale lo stesso principio, per cui la necessità della relazione dipende dall’impatto termico dei lavori. Quando l’intervento riguarda più del 50% della superficie disperdente e include il rifacimento totale dell’impianto termico, cioè una ristrutturazione di primo livello, le verifiche si estendono all’intero sistema edificio-impianto, come avviene per una nuova costruzione.
Se i lavori interessano una superficie superiore al 25% dell’involucro, cioè il secondo livello, i calcoli riguardano solo le parti isolate. Se invece la SCIA riguarda solo interventi strutturali o antisismici che non coinvolgono l’involucro termico, come il rinforzo di muri portanti o di solai, non è necessario redigere la relazione.
| Titolo edilizio | Relazione Legge 10 obbligatoria se… | Non obbligatoria se… |
|---|---|---|
| CILA | Coibentazione, contropareti isolate, nuovo impianto di climatizzazione | Ridistribuzione interna, impianti idraulici, porte interne |
| SCIA (1° livello) | Oltre il 50% della superficie disperdente + rifacimento impianto termico | Interventi solo strutturali/antisismici |
| SCIA (2° livello) | Tra il 25% e il 50% dell’involucro disperdente | Interventi solo strutturali/antisismici |
Cosa contiene la relazione tecnica ex Legge 10
L’elaborato si articola in tre blocchi principali:
- Inquadramento dell’immobile e parametri climatici: dati catastali, committente e progettisti, destinazione d’uso, zona climatica e gradi-giorno del Comune, elementi che fissano le soglie limite di fabbisogno energetico
- Componenti opache e trasparenti dell’involucro: stratigrafie di pareti, solai e coperture, verifica della trasmittanza termica (U), calcolo dei ponti termici, valutazione di infissi e superfici vetrate per prevenire condensa e muffa
- Impianti e fonti rinnovabili: soluzioni per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria, presenza di ventilazione meccanica, dimensionamento di pannelli solari termici o fotovoltaici e verifica della copertura minima richiesta dalla legge
Gli schemi di compilazione sono stabiliti dal Decreto Ministeriale 26/06/2015 e dal 3 giugno 2026 si applica il DM 28 ottobre 2025, che aggiorna i requisiti minimi relativi a involucro, ponti termici, comfort abitativo, sismicità e infrastrutture di ricarica elettrica.
La relazione deve essere completata prima dell’avvio del cantiere e deve essere firmata da un professionista abilitato, come ingegnere, architetto, geometra o perito edile, in base alle rispettive competenze.
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Il costo per scrivere la relazione di solito va da 500 a 3.000 euro. Dipende dalla complessità dell’edificio e dal livello di dettaglio richiesto per il progetto. A questa spesa si aggiungono eventuali diritti di segreteria comunali, di solito compresi tra 30 e 50 euro. Questi costi spesso non si applicano se il deposito avviene online. Per gli interventi più semplici, il tecnico può redigere una relazione semplificata. Questa rispetta comunque i parametri di legge, ma prevede una procedura più semplice
Sul fronte dei rischi, non presentare la relazione quando è obbligatoria comporta due conseguenze concrete. Si perde il diritto alle detrazioni fiscali collegate al recupero edilizio e all’efficienza energetica, poiché la conformità energetica è necessaria per ottenere i bonus. Inoltre, il professionista che prepara una relazione non conforme agli schemi previsti dal D.Lgs. 192/2005 rischia una sanzione amministrativa compresa tra 700 e 4.200 euro.
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La relazione ex Legge 10 viene spesso vista come una scocciatura burocratica, ma in realtà è lo scudo che protegge il tuo investimento in ristrutturazione: assicura che l’edificio funzioni davvero come previsto, ti permette di accedere ai bonus fiscali e ti mette al sicuro da sanzioni che, sommate alla perdita delle detrazioni, possono pesare molto più del costo della relazione stessa. Il consiglio più semplice? Prima di firmare qualsiasi CILA o SCIA, chiedi subito al tecnico se i lavori previsti rientrano tra quelli obbligatori: bastano pochi minuti per evitare brutte sorprese a cantiere aperto.
Take Aways
- La relazione ex Legge 10 è un documento di progetto. Si scrive prima che inizino i lavori, non dopo che sono finiti come l’APE.
- L’obbligo dipende dal tipo di intervento, ad esempio dalla superficie disperdente coinvolta o dal rifacimento degli impianti. Non dipende dal titolo edilizio scelto.
- Scatta per le ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello. Vale anche per le nuove costruzioni, gli ampliamenti che superano il 15% del volume e la sostituzione di generatori con potenza pari o superiore a 50 kW.
- Deve essere firmata da un tecnico abilitato e consegnata al Comune insieme alla CILA, alla SCIA o al permesso di costruire.
FAQ
- Qual è la differenza tra la relazione Legge 10 e l’APE?
La relazione Legge 10 è un documento di progetto. Si scrive prima dei lavori per mostrare che l’intervento rispetterà i requisiti energetici. L’APE, invece, descrive lo stato effettivo dell’immobile. Si rilascia dopo i lavori, oppure in caso di vendita o affitto, e indica la classe energetica effettiva. - Chi può redigere la relazione ex Legge 10?
Un professionista abilitato con competenza termotecnica, come un ingegnere, un architetto, un geometra o un perito edile, nei limiti delle proprie competenze professionali. - La relazione ex Legge 10 serve sempre per la CILA?
No, dipende dal tipo di lavori svolti. Serve se riguardano la coibentazione, le contropareti isolate o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione. Non serve per interventi che non modificano le prestazioni energetiche, come la ridistribuzione interna degli spazi. - Cosa succede se non presento la relazione quando è obbligatoria?
Si perde il diritto alle detrazioni fiscali relative ai bonus edilizi. Il tecnico che firma una relazione non conforme rischia una multa da 700 a 4.200 euro. - Quanto costa fare la relazione ex Legge 10?
Indicativamente tra 500 e 3.000 euro, in base alla complessità dell’edificio e al tipo di intervento, a cui si aggiungono eventuali diritti di segreteria comunali.