CILA per i lavori in casa: quando serve e come funziona
Vuoi abbattere il muro tra cucina e soggiorno o ricavare un secondo bagno? Prima di chiamare l’impresa c’è un passaggio che molti saltano e poi pagano caro, quando chiedono un bonus o mettono in vendita la casa. Ecco quali lavori richiedono la CILA, quali no e come evitare sorprese prima, durante e dopo il cantiere.
La CILA, ovvero Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata, è regolata dall’articolo 6-bis del Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001). La parola centrale è “comunicazione”: il Comune non deve dare un’autorizzazione, viene solo informato che i lavori stanno per partire, mentre un tecnico (geometra, architetto o ingegnere) dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto rispetta il piano urbanistico, il regolamento edilizio e le norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Questo non significa che manchino i controlli: il Comune può verificare la pratica e sanzionare le irregolarità. E se l’immobile è vincolato, prima servono le autorizzazioni necessarie, come quella paesaggistica.
Come presentare la CILA
La richiesta si invia online allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune. Il tecnico carica:
il modulo unificato
la relazione asseverata
le piante dello stato attuale e di progetto
i dati dell’impresa
la ricevuta dei diritti di segreteria
I costi non sono fissati a livello nazionale e cambiano in base al Comune, alla complessità dei lavori e al professionista. Come ordine di grandezza, la parcella del tecnico parte da qualche centinaio di euro e può superare i 1.500, a cui si aggiungono i diritti di segreteria comunali. Conviene chiedere sempre un preventivo scritto.
La CILA non è un’autorizzazione ma una dichiarazione. Proprio per questo, chi la firma risponde di ogni riga.
Quando serve la CILA
Per chiarire quando serve la CILA, puoi pensare ai titoli edilizi come a una scala. Alla base c’è l’edilizia libera, dove non servono pratiche, poi ci sono la CILA, la SCIA eil permesso di costruire.
La CILA serve per gli interventi che non rientrano nell’edilizia libera, ma che non sono così invasivi da richiedere la SCIA o il permesso di costruire. In pratica, riguarda lavori che cambiano gli interni senza toccare le strutture portanti e le facciate, senza aumentare i volumi e senza cambiare la destinazione d’uso in modo rilevante dal punto di vista urbanistico.
Intervento
Titolo richiesto
Da sapere
Pavimenti, intonaci, tinteggiature, sanitari
Edilizia libera
Nessuna pratica se non si sposta nulla
Sostituzione caldaia
Edilizia libera
Serve la dichiarazione di conformità dell’installatore
Condizionatore (pompa di calore sotto 12 kW)
Edilizia libera
Attenzione a vincoli e regolamento condominiale
Spostare o demolire tramezzi non portanti
CILA
Il caso più tipico
Unire o dividere due unità
CILA o SCIA
Basta la CILA se non si toccano strutture, prospetti, volumi e destinazione d’uso; altrimenti SCIA. Va comunque aggiornato il catasto
Dipende dal regolamento comunale, impatto sulla facciata e vincoli
Lavori su muri portanti o solai
SCIA
Serve anche la pratica strutturale
Demolizione e ricostruzione
SCIA o permesso di costruire
La CILA non basta
Quali lavori rientrano nella CILA
Questa è la regola generale. In pratica, però, le persone chiedono spesso di interventi specifici e alcuni tra i più richiesti non hanno bisogno della CILA. Ecco quali sono.
CILA per ristrutturazione
Quando si parla di “ristrutturare casa” di solito si pensa a rifare un appartamento: togliere la parete tra cucina e soggiorno, creare una cabina armadio, sistemare gli impianti. Se non si toccano le strutture, basta la CILA. C’è un errore comune: per la legge, la ristrutturazione edilizia vera e propria è un lavoro più grande, che richiede la SCIA o il permesso di costruire.
CILA per manutenzione straordinaria
È il suo campo naturale. Rientrano nella CILA gli interventi di manutenzione straordinaria che non toccano le parti strutturali, non modificano i prospetti, non aumentano la volumetria e non cambiano la destinazione d’uso in modo urbanisticamente rilevante. Spostare pareti interne, aprire una nuova porta, creare un secondo bagno: tutte operazioni che si avviano con una CILA. Anche frazionare o unire due appartamenti può rientrarci, a patto di restare dentro questi limiti.
CILA per demolizione e ricostruzione
Qui bisogna essere precisi. Si usa la CILA per demolire un tramezzo che non porta peso. Se invece si demolisce e si ricostruisce un edificio o una parte strutturale, si tratta di ristrutturazione edilizia. In questo caso servono la SCIA o il permesso di costruire e il deposito della pratica sismica.
CILA per installazione canna fumaria
Dipende dal percorso. Una canna interna o posata sul tetto di solito rientra nell’edilizia libera mentre una canna esterna in facciata modifica il prospetto: a seconda del regolamento comunale può servire la CILA o la SCIA, e nei casi più invasivi, quando altera la sagoma dell’edificio, il permesso di costruire. In zona vincolata serve anche l’autorizzazione paesaggistica. In condominio bisogna seguire il regolamento e rispettare il decoro dell’edificio.
CILA per installazione condizionatore
Le pompe di calore aria-aria con potenza sotto i 12 kW, cioè i climatizzatori comuni per la casa, si possono installare senza pratiche edilizie. Non serve la CILA, ma bisogna rispettare le regole del condominio per l’unità esterna e, nei centri storici, i vincoli sulle facciate.
CILA per stufa a pellet
La stufa in sé non richiede la CILA: se si usa uno scarico fumi già esistente e non si modificano pareti o facciate, l’intervento è edilizia libera. Servono comunque un installatore abilitato, la dichiarazione di conformità e il rispetto della norma UNI 10683. Il discorso cambia se bisogna realizzare o modificare una canna fumaria, soprattutto esterna: in quel caso valgono le regole viste sopra, quindi CILA, SCIA o, nei casi più invasivi, permesso di costruire.
In quali casi non è necessario presentare la CILA?
Alcuni lavori non richiedono permessi particolari, e la CILA non serve:
manutenzione ordinaria
rifare pavimenti e rivestimenti
tinteggiare
sostituire sanitari e rubinetti
riparare o sostituire infissi, se non cambiano forma e aspetto
cambiare la caldaia
installare condizionatori domestici e stufe a pellet, salvo i casi particolari visti sopra
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Dopo aver depositato la CILA, si può aprire subito il cantiere, anche nello stesso giorno, senza aspettare né ottenere un’approvazione. La fase da programmare viene prima, tra rilievo, progetto e preventivi: se nel cantiere lavorano più imprese, o una sola per almeno 200 uomini-giorno, il committente deve inviare anche la notifica preliminare all’ASL e all’Ispettorato del lavoro prima dell’avvio del cantiere.
Quando i lavori finiscono, il tecnico comunica la fine dei lavori e, se la planimetria è cambiata, presenta la variazione catastale. Solo dopo la casa risulta regolare sia per il Comune sia per il catasto.
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La sanzione è di 1.000 euro e scende a circa 333 euro se la comunicazione viene fatta di propria iniziativa mentre i lavori sono ancora in corso. Però l’importo non è il vero problema. Senza CILA si rischia di perdere i bonus edilizi e che la casa non risulti più conforme ai documenti depositati in Comune.
Questo nome si usa per la CILA presentata quando i lavori sono già finiti, chiamata anche CILA tardiva. Il tecnico presenta la domanda e descrive i lavori già fatti, il proprietario paga una sanzione di 1.000 euro. Si può usare solo per lavori che rientrano nella CILA: se servono una SCIA o un permesso di costruire, bisogna seguire una vera procedura di accertamento di conformità.
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La CILA è una procedura semplice, ma non è solo una formalità. Protegge chi fa lavori in casa, permette di accedere alle detrazioni e tiene la documentazione in ordine. Questo è utile quando si vuole vendere o richiedere un mutuo. Conviene chiamare un tecnico prima di chiedere i preventivi per verificare se basta l’edilizia libera, se serve la CILA o se il progetto richiede altri permessi.
Take aways
La CILA è una comunicazione al Comune, non un permesso: i lavori possono partire dal giorno stesso del deposito.
Serve per la manutenzione straordinaria che non tocca strutture, prospetti e volumi, come spostare tramezzi o creare un bagno. Frazionamenti e fusioni vanno valutati caso per caso.
Caldaia, condizionatori domestici e lavori di finitura sono di norma edilizia libera. Per la stufa a pellet, una nuova canna fumaria può richiedere una pratica.
Per demolire e ricostruire o fare lavori sulle strutture serve la SCIA o il permesso di costruire.
Chi non presenta la CILA rischia una sanzione di 1.000 euro, la perdita dei bonus e difficoltà a vendere.
FAQ
1. Serve la CILA per ristrutturare il bagno?
Dipende da cosa si fa. Sostituire piastrelle, sanitari e rubinetti, lasciando tutto al proprio posto, è edilizia libera. Se invece si spostano le pareti, si modifica la disposizione degli scarichi o si crea un nuovo bagno, è necessaria la CILA.
2. Per il bonus ristrutturazione serve la CILA?
Serve quando i lavori la richiedono per legge. Se l’intervento agevolabile rientra nell’edilizia libera, basta una dichiarazione sostitutiva con la data di inizio lavori. Nel 2026 la detrazione è del 50% sull’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, su un tetto di 96.000 euro, ripartita in 10 anni. Per il 2027 la manovra in discussione in Parlamento prevede di confermare le stesse aliquote: conviene verificare il testo definitivo, atteso entro fine anno.
3. La CILA si può detrarre?
Sì. La parcella del tecnico e i costi della pratica rientrano tra le spese detraibili, purché siano legati a lavori che danno diritto al bonus. Le prestazioni professionali vanno pagate tramite bonifico parlante, come per il resto dei lavori.
4. Serve la CILA per la sostituzione della caldaia?
No. La sostituzione della caldaia rientra in genere nell’edilizia libera. Servono un installatore abilitato, la dichiarazione di conformità e l’aggiornamento del libretto di impianto. Per l’ecobonus, se l’intervento è ammissibile, va inviata la comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dal termine dei lavori.
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