Contratto transitorio: durata, requisiti e tasse nel 2026
Contratto transitorio: durata massima 18 mesi, esigenze da documentare, canone, registro al 2% e cedolare al 21% o 10%. Esempio di calcolo e rischi.
MP Miriam Perani 9 aprile 2025 · aggiornato il 7 novembre 2026 · 13 min di lettura
Il contratto transitorio è un contratto di affitto per uso abitativo che dura al massimo 18 mesi e si può firmare solo se il proprietario o l’inquilino ha un’esigenza temporanea documentata, per esempio un trasferimento di lavoro o un corso di studio. Alla scadenza finisce senza disdetta; se mancano i requisiti, diventa un normale 4+4. Sulle tasse paghi l’imposta di registro (2% del canone annuo) o, in alternativa, la cedolare secca al 21%, ridotta al 10% a certe condizioni. Aggiornato al 7 novembre 2026.
In questa guida trovi le regole del decreto ministeriale che disciplina i contratti transitori, quando puoi usarli, quanto dura il contratto e cosa succede alla scadenza, un esempio di calcolo delle tasse con i tre regimi possibili e i rischi da evitare, sia se sei proprietario sia se sei inquilino.
Cos’è il contratto transitorio
Il contratto di locazione transitorio (chiamato anche affitto transitorio o contratto ad uso transitorio) è previsto dall’articolo 5, comma 1, della legge 431/1998: serve a “soddisfare particolari esigenze delle parti” con una durata inferiore a quella dei contratti ordinari, cioè il 4+4 a canone libero e il 3+2 a canone concordato.
Le condizioni sono fissate dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia, del 16 gennaio 2017 (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 15 marzo 2017). In sintesi il contratto transitorio:
ha una durata non superiore a 18 mesi;
deve indicare l’esigenza di transitorietà del proprietario o dell’inquilino, scelta tra quelle previste dall’accordo territoriale del tuo Comune;
per i contratti di durata superiore a 30 giorni, l’esigenza va provata con documenti allegati al contratto;
va firmato usando il contratto tipo approvato dal decreto (Allegato B);
nei Comuni con più di 10.000 abitanti ha un canone vincolato alle fasce stabilite dagli accordi territoriali.
Come tutti i contratti di affitto abitativo, richiede la forma scritta (articolo 1, comma 4, della legge 431/1998). Non si usa invece per le case vacanza: la legge 431/1998 esclude dalle sue regole “gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche”, che seguono altre norme.
Durata massima: quanto dura un contratto transitorio
La durata massima del contratto transitorio è di 18 mesi (un anno e mezzo). Il decreto del 2017 non fissa una durata minima: il contratto tipo consente di indicare la durata in mesi o in giorni. Per i contratti fino a 30 giorni, però, alcune regole non si applicano: il canone e la ripartizione delle spese sono liberi e non serve allegare i documenti che provano l’esigenza.
Ecco cosa succede nelle situazioni più comuni:
Alla scadenza: il contratto cessa da solo, senza bisogno di disdetta (articolo 1 del contratto tipo).
Rinnovo o proroga oltre i 18 mesi: il decreto non prevede rinnovi automatici e fissa il limite di 18 mesi. Se l’esigenza temporanea continua, le parti possono rivolgersi alla Commissione di negoziazione paritetica, che può accertare se i motivi di transitorietà permangono e proporre la durata e le clausole del contratto (articolo 6, comma 5, del decreto). Se invece l’esigenza è diventata stabile, la strada corretta è un contratto diverso, come il 4+4 o il 3+2.
Recesso anticipato dell’inquilino: il contratto tipo gli consente di recedere per gravi motivi, con preavviso tramite raccomandata nel termine indicato nel contratto (non vale per i contratti fino a 30 giorni).
Per un confronto con le altre formule di affitto, ecco le durate previste dalla legge 431/1998 e dal decreto del 2017.
Tipo di contratto
Durata
Canone
Quando si usa
Transitorio (art. 5, c. 1, L. 431/1998)
Fino a 18 mesi
Libero nei Comuni fino a 10.000 abitanti; nelle fasce degli accordi territoriali sopra i 10.000
Esigenza temporanea documentata del proprietario o dell’inquilino
Studenti universitari (art. 5, c. 2)
Da 6 mesi a 3 anni
Fissato dagli accordi locali
Studente iscritto a un corso in un Comune diverso da quello di residenza
Il contratto transitorio è valido solo se c’è un’esigenza temporanea reale. Il decreto del 2017 cita in particolare le esigenze legate a:
mobilità lavorativa (per esempio un trasferimento o una trasferta di alcuni mesi);
studio, apprendistato e formazione professionale;
aggiornamento professionale e ricerca di un lavoro.
L’elenco preciso delle esigenze ammesse, sia per l’inquilino sia per il proprietario, lo trovi nell’accordo territoriale del Comune in cui si trova la casa, firmato dalle associazioni dei proprietari e degli inquilini. Esempi tipici dal lato del proprietario sono il rientro in città entro una certa data o la necessità di lasciare libera la casa per un familiare.
Nel contratto va scritta la motivazione e, per i contratti oltre 30 giorni, va allegata la documentazione che la prova (una lettera di trasferimento, l’iscrizione a un corso, un contratto di lavoro a termine). Se la tua esigenza non è prevista dall’accordo o è difficile da documentare, il decreto prevede che le associazioni firmatarie dell’accordo assistano le parti con un supporto bilaterale (articolo 2, comma 5).
Possono usare il contratto transitorio anche gli inquilini che si trasferiscono per lavoro in un’altra città. Se però è un’azienda a prendere in affitto la casa per i propri dipendenti, valuta il contratto ad uso foresteria.
Canone del contratto transitorio: libero o concordato
La libertà di fissare il canone dipende dal Comune:
Comuni con più di 10.000 abitanti (secondo l’ultimo censimento): il canone va fissato tra il valore minimo e massimo delle fasce di oscillazione dell’accordo territoriale per la zona in cui si trova la casa. Gli accordi possono prevedere variazioni fino al 20% di quei valori. Se nel Comune non c’è un accordo locale, si usano i valori del decreto ministeriale previsto dall’articolo 4, comma 3, della legge 431/1998.
Comuni fino a 10.000 abitanti e contratti fino a 30 giorni: il canone è libero.
Gli accordi definiscono anche come si ottiene l’attestazione che il contratto rispetta l’accordo, rilasciata da almeno una delle associazioni firmatarie quando le parti non si fanno assistere. È un documento importante perché da esso dipendono le agevolazioni fiscali, a partire dalla cedolare secca al 10%. Il deposito cauzionale previsto dal contratto tipo è al massimo di tre mensilità: approfondisci nella guida alla cauzione per l’affitto.
Tasse sul contratto transitorio: registro, bollo e IRPEF
Se il contratto dura più di 30 giorni complessivi nell’anno tra le stesse parti, va registrato all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla firma o dalla decorrenza, se precedente. Il proprietario può scegliere tra due regimi.
Regime ordinario
Imposta di registro: 2% del canone annuo, moltiplicato per il numero delle annualità; il versamento per la prima annualità non può essere inferiore a 67 euro. Il contratto tipo la divide a metà tra proprietario e inquilino.
Imposta di bollo: 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe, per ogni copia da registrare. Il contratto tipo la pone a carico dell’inquilino.
IRPEF: il canone si somma agli altri redditi del proprietario. Nella dichiarazione dei redditi si indica il 95% del canone annuo (codice canone 1 del quadro dei fabbricati), che si somma agli altri redditi e viene tassato con le aliquote IRPEF e le addizionali regionali e comunali.
Cedolare secca
In alternativa, il proprietario persona fisica che non affitta nell’ambito di un’attività d’impresa può optare per la cedolare secca, un’imposta che sostituisce IRPEF e addizionali sul canone. Con la cedolare non paghi imposta di registro e di bollo sulla registrazione, ma rinunci per tutta la durata dell’opzione agli aggiornamenti del canone, compreso quello ISTAT. Le aliquote sono:
21% del canone annuo, aliquota ordinaria;
10% per i contratti a canone concordato su abitazioni nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, i Comuni confinanti e gli altri capoluoghi di provincia) e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 8/E del 7 aprile 2017 che il 10% vale anche per i contratti transitori, se stipulati a canone concordato in questi Comuni.
Attenzione a un errore frequente: l’aliquota del 26% non riguarda il contratto transitorio, ma le locazioni brevi, cioè gli affitti abitativi fino a 30 giorni tra persone fisiche. Per queste la cedolare è del 21% per un immobile scelto in dichiarazione e del 26% dal secondo. Se firmi un contratto transitorio di durata pari o inferiore a 30 giorni, ricade in questa definizione.
Per i contratti a canone concordato il disegno di legge di Bilancio 2027, presentato alla Camera il 30 ottobre 2026, propone di ridurre la cedolare dal 10% al 5% (1% per inquilini sotto i 36 anni) per i contratti firmati nel 2027. È solo una proposta, non ancora approvata, e il testo non dice espressamente se lo sconto si applicherebbe anche ai transitori: ne parliamo nella guida alla cedolare secca 2027.
Esempio di calcolo: quanto paghi su un contratto transitorio
Prendiamo un contratto transitorio di 12 mesi con un canone di 700 euro al mese, cioè 8.400 euro l’anno. Il proprietario è una persona fisica con un’aliquota IRPEF marginale del 33% (lo scaglione oltre 28.000 e fino a 50.000 euro nel 2026). Gli importi sono indicativi e non comprendono le addizionali regionali e comunali, che variano da zona a zona.
Voce
Regime ordinario
Cedolare 21%
Cedolare 10% (concordato in Comune ad alta tensione abitativa)
Imposta di registro
168 euro (2% di 8.400), metà a carico dell’inquilino
Non dovuta
Non dovuta
Imposta di bollo (contratto di 8 facciate)
32 euro
Non dovuta
Non dovuta
Imposta sul reddito
2.633,40 euro (33% di 7.980, cioè il 95% del canone), più addizionali
1.764 euro (21% di 8.400)
840 euro (10% di 8.400)
Aggiornamento ISTAT del canone
Possibile, se previsto dal contratto
Non possibile
Non possibile
In questo esempio, con la cedolare al 21% il proprietario paga circa 870 euro in meno di imposta sul reddito (2.633,40 contro 1.764 euro) e risparmia anche la sua metà dell’imposta di registro, 84 euro, senza contare le addizionali. Per chi ha redditi bassi (aliquota del 23%) la differenza è più piccola: fai sempre il confronto sulla tua situazione, magari con il tuo commercialista.
Il contratto si registra online con il modello RLI dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, nello stesso modello in cui scegli l’opzione per la cedolare secca. Se l’affitto non viene registrato, proprietario e inquilino si espongono a conseguenze serie: le trovi nella guida all’affitto in nero.
Rischi del contratto transitorio per proprietario e inquilino
Il contratto transitorio è comodo, ma va usato bene. Questi sono i rischi principali previsti dalle regole:
Trasformazione in 4+4: se mancano l’esigenza transitoria, la documentazione o il rispetto del canone dell’accordo territoriale, il contratto è ricondotto alla durata del contratto a canone libero, cioè 4 anni rinnovabili per altri 4 (articolo 2, comma 6, del decreto). È il rischio più grosso per chi usa il transitorio “di comodo”.
Esigenza del proprietario non realizzata: se il proprietario riprende la casa alla scadenza dichiarando di volerla usare per uno scopo preciso e, senza giustificato motivo, non lo fa entro sei mesi, l’inquilino può chiedere il ripristino del contratto alle condizioni del 4+4 oppure un risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone (articolo 3 del contratto tipo).
Perdita delle agevolazioni: senza l’attestazione dell’associazione, nei contratti non assistiti, rischi di non poter applicare la cedolare al 10%.
Mancata registrazione: oltre alle sanzioni fiscali, un contratto non registrato espone il proprietario a contestazioni da parte dell’inquilino.
Per l’inquilino, il limite principale è la stabilità: alla scadenza deve lasciare la casa, senza diritto al rinnovo. Per questo, se l’esigenza rischia di durare più di un anno e mezzo, conviene parlarne prima con il proprietario e scegliere da subito la formula giusta.
Contratto transitorio e residenza
Il contratto transitorio non vieta di per sé di prendere la residenza: per l’anagrafe sono residenti nel Comune le persone che vi hanno la propria dimora abituale (articolo 3 del DPR 223/1989). La decisione spetta al Comune, che verifica la situazione di fatto. Lo stesso articolo prevede che non cessa di appartenere alla popolazione residente chi dimora temporaneamente in un altro Comune per una causa di durata limitata: per questo molti lavoratori in trasferta e studenti mantengono la residenza nel Comune di origine.
In sintesi
Il contratto transitorio dura al massimo 18 mesi e cessa alla scadenza senza disdetta.
Serve un’esigenza temporanea, prevista dall’accordo territoriale e documentata nei contratti oltre 30 giorni.
Nei Comuni sopra i 10.000 abitanti il canone segue le fasce dell’accordo territoriale.
Tasse: registro al 2% (minimo 67 euro) e bollo, più IRPEF sul 95% del canone; oppure cedolare secca al 21%, o al 10% a canone concordato nei Comuni ad alta tensione abitativa.
Se i requisiti mancano, il contratto diventa un 4+4.
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Domande frequenti sul contratto transitorio
Qual è la durata massima di un contratto transitorio?
La durata massima è di 18 mesi, come stabilisce l’articolo 2 del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017. Il decreto non fissa una durata minima: per i contratti fino a 30 giorni il canone è libero e non serve documentare l’esigenza. Alla scadenza il contratto cessa senza disdetta.
Il contratto transitorio si può prorogare o rinnovare?
Il decreto del 2017 non prevede rinnovi automatici e fissa il limite massimo di 18 mesi. Se l’esigenza temporanea continua, le parti possono rivolgersi alla Commissione di negoziazione paritetica, che accerta se i motivi di transitorietà permangono e propone durata e clausole. Se l’esigenza è diventata stabile, serve un contratto diverso, come il 4+4 o il 3+2.
Con il contratto transitorio si può applicare la cedolare secca?
Sì. L’aliquota è del 21% del canone annuo, ridotta al 10% se il contratto è a canone concordato e riguarda un’abitazione in un Comune con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa, come chiarito dalla circolare 8/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate. Con la cedolare non si pagano registro e bollo, ma si rinuncia all’aggiornamento ISTAT.
Cosa succede se il contratto transitorio non ha i requisiti?
Se mancano l’esigenza transitoria, la documentazione richiesta o il rispetto del canone fissato dall’accordo territoriale, il contratto viene ricondotto alla durata del contratto a canone libero, cioè 4 anni più 4, come prevede l’articolo 2, comma 6, del decreto del 2017.
Si può prendere la residenza con un contratto transitorio?
Il tipo di contratto non lo impedisce: per l’anagrafe conta la dimora abituale (articolo 3 del DPR 223/1989), che il Comune verifica caso per caso. Chi si sposta per un periodo limitato, per lavoro o studio, di norma mantiene la residenza nel Comune di origine.
Il contratto transitorio si può usare per un affitto turistico?
No. La legge 431/1998 esclude dalle sue regole gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche. Il contratto transitorio serve per esigenze abitative temporanee legate, per esempio, a lavoro, studio o formazione.
Qual è la durata massima di un contratto transitorio?
La durata massima è di 18 mesi, come stabilisce l’articolo 2 del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017. Il decreto non fissa una durata minima: per i contratti fino a 30 giorni il canone è libero e non serve documentare l’esigenza. Alla scadenza il contratto cessa senza disdetta.
Il contratto transitorio si può prorogare o rinnovare?
Il decreto del 2017 non prevede rinnovi automatici e fissa il limite massimo di 18 mesi. Se l’esigenza temporanea continua, le parti possono rivolgersi alla Commissione di negoziazione paritetica, che accerta se i motivi di transitorietà permangono e propone durata e clausole. Se l’esigenza è diventata stabile, serve un contratto diverso, come il 4+4 o il 3+2.
Con il contratto transitorio si può applicare la cedolare secca?
Sì. L’aliquota è del 21% del canone annuo, ridotta al 10% se il contratto è a canone concordato e riguarda un’abitazione in un Comune con carenze di disponibilità abitative o ad alta tensione abitativa, come chiarito dalla circolare 8/E del 2017 dell’Agenzia delle Entrate. Con la cedolare non si pagano registro e bollo, ma si rinuncia all’aggiornamento ISTAT.
Cosa succede se il contratto transitorio non ha i requisiti?
Se mancano l’esigenza transitoria, la documentazione richiesta o il rispetto del canone fissato dall’accordo territoriale, il contratto viene ricondotto alla durata del contratto a canone libero, cioè 4 anni più 4, come prevede l’articolo 2, comma 6, del decreto del 2017.
Si può prendere la residenza con un contratto transitorio?
Il tipo di contratto non lo impedisce: per l’anagrafe conta la dimora abituale (articolo 3 del DPR 223/1989), che il Comune verifica caso per caso. Chi si sposta per un periodo limitato, per lavoro o studio, di norma mantiene la residenza nel Comune di origine.
Il contratto transitorio si può usare per un affitto turistico?
No. La legge 431/1998 esclude dalle sue regole gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche. Il contratto transitorio serve per esigenze abitative temporanee legate, per esempio, a lavoro, studio o formazione.
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